Associazione Culturale "Il faro"
ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL FARO" L'anno 2003, il giorno ventidue (22) del mese di maggio in Teramo, viale Crispi n.1, sono presenti i /le signori/e: (...segue elenco presenti) ART. 1 Tra i comparenti e quanti, avendo acquisito i requisiti per l'ammissione, in seguito vi aderiranno, è costituita una associazione culturale denominata "IL FARO". I fini sociali e culturali e l'organizzazione sono stabiliti nell'allegato statuto che viene adottato ed entra immediatamente in vigore. ART. 2 L'associazione ha la propria sede in Teramo, Viale Crispi n.1. ART. 3 L'associazione ha durata illimitata. ART. 4 L'associazione è apolitica, morale, libera e senza scopo di lucro. ART. 5 Il patrimonio sociale è costituito :
- dai beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione e comunque acquisiti e/o acquistati;
- dai contributi, lasciti ed erogazioni provenienti da terzi pubblici e/o privati a qualunque titolo;
- dalle quote di iscrizione degli associati.
Il patrimonio non pu= essere destinato ad altro scopo se non a quello per il quale l'Associazione è stata costituita..Il patrimonio rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e in caso di suo scioglimento per qualunque causa, verrà devoluto ad altre associazioni con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. E' fatto inoltre divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione , nonché fondi , riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distri buzione non siano imposte dalla legge. ART. 6 L'esercizio finanziario dell'associazione inizia con il 1 gennaio e termona il 31 dicembre di ogni anno. ART. 7 L'assemblea dei soci è l'organo supremo dell'associazione e la volontà che esso esprime è sovrana ed imprescindibile. ART. 8 L'associazione è presieduta e diretta da un Presidente eletto dall'assemblea dei soci ; al presidente sono conferiti i poteri di ordinaria amministrazione , la firma sociale e la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi. Dura in carica tre anni , salvo dimissioni o revoca , ed è rieleggibile. ART. 9 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è composto da sette membri eletti con le modalità espresse dall' art. 10 dello statuto. Il Consiglio Direttivo nominerà un Presidente. Le competenze del Consiglio Direttivo sono specificate nell'art. 11 dello statuto. ART. 10 L'associazione prevede la presenza del Collegio dei Revisori, come specificato nell'art. 13 dello statuto. ART. 11 In caso di scioglimento dell'associazione, si osserverà quanto disposto dall' art. 16 dello statuto. ART. 12 Per quanto non previsto dal presente atto e dallo statuto , i comparenti fanno espresso riferimento alle disposizioni dettate dal codice civile. ART. 13 Le spese e gli oneri inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'associazione.
Letto, approvato e sottoscritto.
Statuto
CAPO I - GENERALITA', SCOPI, DURATA
Art. 1 - Denominazione e sede E' costituita con sede legale in Teramo, Viale Crispi n. 1, l'Associazione Culturale denominata "IL FARO".
Art. 2 - Oggetto e durata L'Associazione, senza finalità di lucro e di durata illimitata, ha per scopo supportare, incentivare, valorizzare e contribuire all'organizzazione delle attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa della Direzione Didattica 1Ý Circolo "Noè Lucidi". In particolare, vorrà
- fornire il necessario sostegno organizzativo alle singole iniziative proposte dal POF;
- favorire i rapporti con l'esterno, con altre scuole e/ o altre istituzioni;
- promuovere e diffondere le iniziative delle scuole che possano avere ricadute positive sulle istituzioni;
- promuovere iniziative di sostegno per alunni con disagio economico e sociale, al fine di garantire il diritto allo studio;
- facilitare i rapporti con il territorio finalizzati al miglioramento dei servizi offerti e delle strutture esistenti
- diffondere e curare l'immagine della Direzione Didattica 1ÝCircolo "Noè Lucidi".
Per il raggiungimento dei suoi fini, l'Associazione potrà promuovere varie attività, in particolare manifestazioni culturali - convegni, congressi, conferenze- artistiche e sportive, riprodurre su supporti multimediali i propri lavori; potrà curare la pubblicazione di una rivista, di atti di convegni e seminari nonché di materiale prodotto dalle attività scolastiche e parascolastiche. Ai fini di un adeguato sviluppo culturale del territorio, l'Associazione privilegia ogni occasione di confronto o collaborazione funzionale con altre entità qualificate, operanti nel territorio regionale. Infine, l'Associazione potrà compiere qualunque operazione ritenuta opportuna e strumentale per il raggiungimento dei propri scopi.
CAPO II - MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 3 - Soci fondatori Sono soci fondatori le persone fisiche, gli enti e le istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante con la loro opera e il loro sostegno alla costituzione dell'associazione e ne sottoscrivano l'Atto Costitutivo.
Art. 4 - Soci effettivi Sono soci effettivi le persone fisiche che aderiscano in maniera piena e qualificata agli scopi dell'Associazione e che rientrino tra le seguenti categorie:
- Il Dirigente Scolastico del 1ÝCircolo "Noè Lucidi";
- Il Presidente del Consiglio del 1ÝCircolo "Noè Lucidi";
- Docenti in servizio presso il 1ÝCircolo ""Noè Lucidi" o in quiescenza ma con ultimo servizio presso il Circolo;
- Personale non docente della scuola in servizio presso il 1ÝCircolo ""Noè Lucidi" o in quiescenza,ma con ultimo servizio presso il Circolo;
- Genitori di alunni del 1ÝCircolo "Noè Lucidi"
Sono inoltre soci effettivi le persone fisiche e gli enti che su richiesta scritta proposta al Consiglio direttivo, siano immessi in tale qualità dal Consiglio medesimo. I Soci effettivi e fondatori hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Al momento della sottoscrizione, l'aspirante socio si obbliga in ogni caso ad assumere impegni concreti, in termini di tempo e di disponibilità operativa, per il conseguimento degli scopi associativi.
Art. 5 - Quota di partecipazione Una volta ammessi a far parte dell'Associazione i soci effettivi sono tenuti al pagamento di una quota annuale il cui importo è preventivamente fissato dal Consiglio Direttivo.
Art. 6 - Perdita della qualità di socio La qualità di socio si perde per dimissioni, decesso, esclusione. L'esclusione dei soci effettivi, deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, si verifica per le seguenti cause:
- inadempimento degli obblighi di cui all'Art. 4;
- gravi violazioni dello Statuto;
- accertata attività in contrasto con gli interessi dell'Associazione;
- mancato versamento della quota per due annualità consecutive.
CAPO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 7 - Sono Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti
Tutte le cariche non sono remunerate, salvo l'eventuale rimborso spese deliberato dal Consiglio Direttivo.
Art. 8 - L'Assemblea L'Assemblea è costituita da tutti i soci ed è convocata dal Presidente almeno una volte all'anno mediante affissione nell'albo dell'Associazione del relativo avviso o comunicazione scritta ovvero per posta elettronica o sul sito Internet dell'Associazione stessa, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione nonché l'eventuale seconda convocazione, che potrà avere luogo almeno un ora dopo la prima. I soci Enti devono nominare un rappresentante. Hanno diritto di partecipazione all'Assemblea solo i soci che siano in regola con il pagamento della quota annuale. I Soci possono farsi rappresentare da altri soci, anche se membri del Consiglio, ad esclusione delle deliberazioni concernenti l'approvazione del Rendiconto e la responsabilità dei consiglieri. Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21 del Codice Civile. Per le modifiche Statutarie è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza da un Presidente appositamente nominato. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e quando necessari due scrutatori. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Art. 9 - Competenze dell'Assemblea L'Assemblea in seduta ordinaria delibera sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario, entrambi proposti dal Consiglio Direttivo. Elegge ogni tre anni il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione.
Art. 10 - Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri. Membri di diritto del Consiglio sono il Dirigente Scolastico,il Presidente del Consiglio di Circolo e un docente del Circolo, designato dal Collegio dei Docenti di Scuola Materna ed Elementare; gli altri membri sono eletti dall'Assemblea tra i soci effettivi. Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure ogni volta che almeno due membri ne facciano richiesta e comunque almeno una volte all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al preventivo e all'ammontare della quota sociale. Delibera a maggioranza dei presenti e non sono ammesse deleghe. I verbali del Consiglio Direttivo sono firmati del Presidente e dal Segretario, che ne cura la tenuta.
Art. 11 - Competenze del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione dell'Associazione e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che per legge o per Statuto non siano espressamente riservati all'Assemblea. In particolare, elegge tra i propri membri il Presidente, elabora i bilanci di previsione e i conti consuntivi da sottoporre all'Assemblea a ogni esercizio finanziario, stabilisce le linee operative e i programmi dell'Associazione, delibera sulle domande di adesione dei nuovi soci effettivi, propone all'Assemblea l'eventuale esclusione di soci e fissa l'ammontare della quota annuale associativa. Esercita poteri di vigilanza.
Art. 12 - Il Presidente Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i cinque membri effettivi, dura in carica tre anni e pu= essere rieletto. Il Presidente nomina il Segretario, individuandolo tra i soci effettivi. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo sottoscrivendone i verbali. Stipula gli atti inerenti le attività sociali e riscuote i pagamenti dalle pubbliche Amministrazioni e dai privati, rilasciandone quietanza.
Art. 13 - Il Collegio dei Revisori dei Conti Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre soci eletti dall'Assemblea, la quale provvede anche a nominarne il Presidente. Dura in carica tre anni e pu= essere rieletto. Accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, vigilando sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto.
CAPO IV - FINANZA E PATRIMONIO
Art. 14 - Esercizio finanziario L'esercizio finanziario si apre il 1Ý gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e il bilancio preventivo per l'esercizio successivo. Il bilancio è costituito dal rendiconto delle attività e delle passività dell'Associazione nell'anno solare di competenza.
Art. 15 - Patrimonio Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- dalle quote sociali;
- dalle sovvenzioni o donazioni eseguite da terzi;
- dai proventi derivanti da iniziative e manifestazioni promozionali;
- da ogni altra entrata che concorra al conseguimento degli scopi associativi.
Art. 16 - Scioglimento e liquidazione Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio sociale verrà devoluto per finalità di utilità generale o ad altre associazioni aventi analogo scopo sociale.
CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 17 - Disposizione finale Per quanto non stabilito nel presente Statuto si rinvia al Codice Civile e alle normative vigenti in materia.
Art. 18 - Disposizione transitoria I soci fondatori all'atto della costituzione eleggeranno gli organi dell'Associazione che avranno la stessa durata e gli stessi poteri di quelli eletti dall'Assemblea.
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